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SOP E OTC: NUOVE LINEE GUIDA PER I SOCIAL NETWORK

A fronte dell’evoluzione dei canali di comunicazione, il 20 luglio 2023 il Ministero della salute ha aggiornato le Linee guida sulla pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione (OTC) e dei medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP).

 La pubblicità dei medicinali presso il pubblico è disciplinata dal decreto legislativo 219/2006 che al Titolo VIII, con gli articoli da 113 a 118, definisce principi fondamentali, limiti, caratteristiche, contenuto minimo e contenuti non consentiti, oltre a regolamentare la procedura di autorizzazione dei messaggi da parte del Ministero.

Il documento revisionato raccoglie tutte le linee guida fino ad ora pubblicate dal Ministero della Salute tra il 2010 e il 2018 e aggiorna le regole sulla pubblicità di medicinali al pubblico, a seguito dell’incremento dell’utilizzo di internet e social media, al fine di garantire la tutela della salute.

In considerazione della dinamicità del settore, queste linee guida potranno essere aggiornate ove dovessero emergere nuovi elementi o esigenze non ancora evidenti al momento.

Per quanto riguarda i social network importante sottolineare che il messaggio pubblicitario autorizzato dal Ministero della Salute deve rivestire carattere di staticità e pertanto non può essere modificato né dall’Azienda titolare del prodotto né da altri soggetti.

I social network consentono all’utenza di manifestare le proprie opinioni e interagire, e per questo il requisito di staticità può essere compromesso; l’utilizzo di tali canali per la diffusione di messaggi pubblicitari autorizzati è consentito esclusivamente qualora il social network consenta di disabilitare tutte le funzionalità riguardanti i “commenti” e le reazioni (like, emoticon e simili). Deve essere disabilitata anche la funzione “condivisione” e, ove ciò non fosse tecnicamente possibile tutti i messaggi diffusi sui canali social devono contenere il seguente disclaimer: “Il Ministero della salute autorizza esclusivamente il contenuto del messaggio pubblicitario. Eventuali commenti sono di esclusiva responsabilità dell’utente, l’azienda si dissocia dai commenti degli utenti”.

 Per Instagram la pubblicità di un farmaco può essere pubblicata solo nella sezione “Storie”, dove non è possibile esprimere commenti, reazioni, né condividere. Per quanto riguarda Facebook, è previsto che i messaggi pubblicitari possano essere pubblicati esclusivamente sulla bacheca, cioè sulla parte statica della pagina, e che vengano disabilitate le funzionalità “commenta” e le reazioni (like, emoticon). Stessa cosa per YouTube, dove è obbligatorio disattivare la funzione “commenti” ai video promozionali, il contatore dei like e l’opzione “consenti incorporamento”: in questo modo si impedisce che un utente possa rendere il contenuto del video fruibile al di fuori della “watch page” di YouTube.

La nuova versione delle Linee Guida consente per la prima volta di promuovere i medicinali su TikTok, social network che ai tempi dell’ultima revisione era appena sbarcato in Italia e ancora poco conosciuto. Per la prima volta il Ministero precisa in modo espresso (sottolineandolo) che non è ammessa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso altri social network al momento non disciplinati. Per quanto riguarda nello specifico TikTok, è obbligatorio disattivare la funzione “commenti”, “duetto” (video che un utente registra in risposta a video di altri utenti), “stitch” (funzione che permette di tagliare delle scene dei video dei creator e inserirle all’inizio dei tuoi video) e “condividi”, oltre alle reazioni “like”, “emoticon” e simili.

Una riflessione va poi alle specifiche dei messaggi pubblicitari relativi ai Sop: il requisito indispensabile è che nella dicitura obbligatoria si faccia riferimento al farmacista: il medicinale “può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo”.

Bibliografia: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3344_allegato.pdf

 A cura di Maddalena Boreatti