menu

Ricetta elettronica e terapia del dolore: marciare in sincrono per poter andare avanti

La realtà della Penisola, come ben noto, è poliedrica. Una molteplicità di anime che arricchiscono un Paese giovane il cui genoma si fonda su realtà cucite assieme.

In questo contesto, ove le voci dovrebbero lavorare in sincrono, la Sanità si pone come una livella finalizzata ad omogeneizzare, sempre più, l’assistenza lungo lo Stivale.  Il covid-19 ha portato ad una maggiore coesione ed ad una semplificazione delle pratiche prescrittive con l’obiettivo di snellire quelle interminabili file, flagelli dei medici convenzionati: ciò ha portato ad una tutela del cittadino disinnescando uno dei più comuni fulcri di assembramento. Secondo il Ministero della Salute “La situazione di emergenza Covid ha dato impulso alla dematerializzazione delle ricette mediche. Infatti, per assicurare la disponibilità di farmaci ai soggetti più fragili e, in generale, ridurre l’afflusso di pazienti negli studi medici, sono state messe in atto più misure per la dematerializzazione delle prescrizioni e del promemoria cartaceo.” Con l’Ordinanza del capo della Protezione Civile del 19 marzo 2020, sono state introdotte modalità alternative al ritiro del promemoria cartaceo, inducendo il “declassamento” di un’ampia gamma di farmaci. Così il farmacista ha intensificato il confronto con la classe medica e con i pazienti, finalizzando questa riorganizzazione della rete in relazione al raggiungimento del miglior livello di assistenza possibile.

L’ultimo provvedimento, in ordine temporale, è rappresentato dalla nota del 14 maggio 2020, emanata dal Ministero della Salute, che fa luce sui dubbi inerenti la prescrizione dei medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope, inclusi quelli destinati alla terapia del dolore, come prescrizioni dematerializzate. La circolare chiarisce la prescrivibilità con ricetta elettronica, dei farmaci inclusi nelle sezioni B, C, D, E della tabella dei medicinali, nonché i medicinali con forte attività analgesica per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo previsti nella sezione A (tra cui Fentanil e Ossicodone). Restano esclusi quei farmaci appartenenti alla sezione A con indicazioni diverse dalla terapia del dolore, come, ad esempio, il metadone.

Il profilo operativo non ha trovato, da principio, un’applicazione uniforme sul territorio nazionale: le delibere regionali hanno teso, inizialmente, a frastagliare l’omogeneità che la ricetta dematerializzata tenderebbe a delineare. Una rivoluzione che, con il tempo, tende a convergere verso l’uniformità favorendo una standardizzazione.

Riportando solo alcuni esempi, vediamo come Lombardia, Sicilia e Campania hanno recepito in maniera integrale le direttive impartite a livello centrale, conformandosi a quanto già stabilito per le ricette rosse. È dunque richiesto che: sia riportato il codice “TDL” sul promemoria elettronico, affinché la dispensazione avvenga in regime convenzionato;  la terapia abbia durata non superiore ai trenta giorni (è possibile un’eccedenza delle unità posologiche laddove, data l’impossibilità di operare lo sconfezionamento, non sia raggiunto il numero di unità necessarie alla copertura dei trenta giorni di terapia con un numero di confezioni inferiore); il medico indichi la posologia – nel campo delle note – favorendo, da parte del farmacista, le necessarie verifiche sulla validità della prescrizione,  indirizzo e numero telefonico professionale del medico prescrittore. Verificata l’aderenza ai formalismi prescrittivi, il farmacista dovrà stampare il promemoria ed allegarlo al registro stupefacenti – solo per i medicinali per i quali è previsto il registro carico-scarico (Sez.A dell’allegato 3bis, Sez. B e Sez. C) –  mentre solo per ricette contenenti i medicinali di cui alla Sez. A dell’allegato 3 bis, il farmacista registrerà sul promemoria gli estremi del documento dell’acquirente maggiorenne. Eccezioni sono rappresentate dai farmaci stupefacenti facenti capo alla sezione D (Depalgos, Durogesic, Tachidol, Targin etc) in merito ai quali le Regioni sono ancora discordi sull’obbligo dell’indicazione della posologia da parte del medico.

Si tratta, ad oggi di un passo importante, orientato al bene comune ma, soprattutto, della dimostrazione che, il nostro Paese e la nostra cultura sanno essere di riferimento per la società civile. Viene, tuttavia, da domandarsi se la strada imboccata proseguirà o si fletterà su se stessa per ripristinare, terminata l’emergenza, l’impiego della ricetta rossa e la frequentazione serrata degli studi medici. Che sia l’occasione per estendere la pratica ad altre prescrizioni, come, ad esempio, dispositivi per diabetici con l’intento di non generare assembramenti e, nel lungo termine, portare ad uno snellimento dell’attività medica tutelando altre “fasce deboli”? Che si cristallizzi, una volta per tutte la figura dello speziale nella sua più pure estrazione di professionista della salute?

I farmacisti, nel frattempo, continueranno ad impegnarsi ed a lottare per il bene della comunità.

A cura di G. Ruggieri

 

Sitografia:

http://www.salute.gov.it/portale/usmafsasn/dettaglioNotizieUsmafSasn.jsp?lingua=italiano&id=4744

http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&id=141

https://www.ordinifarmacistilombardia.it/646-prescrizioni-di-medicinali-contenenti-sostanze-stupefacenti-o-psicotrope-con-ricetta-dematerializzata-a-carico-del-ssn

https://www.megaellas.it/category/utilita/elenco-utilita/

https://www.ordinemedicilatina.it/ricetta-dematerializzata-la-normativa-aggiornata-dal-mef-ecco-regole-e-sanzioni/

https://www.facebook.com/groups/1402922343311347