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Lavoro in farmacia e gravidanza

“Sono incinta, fino a quando posso lavorare? Chi lo decide?” è una domanda che si fanno in tante di fronte a un test di gravidanza positivo, e spesso ottengono tante informazioni diverse da fonti diverse, magari non tutte attendibili e alcune sicuramente approssimative.

Proviamo a fare un po’ di chiarezza su come tutto questo è regolato nel contesto delle farmacie e parafarmacie.

Gli aspetti generali del congedo di maternità, obbligatorio e facoltativo, sono regolati per lo più dal D lgs 151/2001, il Testo unico sulla maternità , e comprendono anche il divieto di licenziamento (salvo giusta causa) dal momento della comunicazione della gravidanza fino al compimento dell’anno di età del bambino. Dopo l’entrata in vigore del decreto 81/08, cioè l’attuale normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è diventato obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro la tenuta del DVR (documento di valutazione dei rischi) e nel DVR la valutazione dei rischi specifici correlati a ciascuna mansione.

La mansione di farmacista viene correntemente valutata a rischio in gravidanza per vari aspetti , principalmente per la postura in piedi la maggior parte del tempo e per il contatto con sostanze chimiche nella galenica (e in modo abbastanza variabile riguardo al rischio biologico) quindi incompatibile con la gravidanza, o compatibile con accorgimenti e limitazioni per ridurre i rischi : ad esempio l’astensione dalla galenica e l’ essere addetta per metà orario a svolgere mansioni che non comportino lo stare necessariamente in piedi (tariffazione, scadenze farmaci, invio e carico informatico degli ordini etc). Le prescrizioni limitative le fa il medico competente su richiesta dell’azienda quando la lavoratrice comunica la gravidanza . Inoltre c’è il divieto di adibire la lavoratrice incinta ai turni notturni.

Tutte le lavoratrici dovrebbero essere informate della necessità di comunicare immediatamente al datore di lavoro la gravidanza, perchè il datore di lavoro (che è responsabile della sicurezza di chi lavora per lui) possa attivare le procedure previste.

Tutela della genitorialità

La tutela e i trattamenti economici e normativi a sostegno della maternità e della paternità sono garantiti dal D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, “Testo unico delle disposizione legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8/3/2000, n. 53”.

Le indennità spettanti alla lavoratrice o al lavoratore, così come previsti dal D.Lgs. 26/3/2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8/3/2000, n. 53”, sono anticipate dal datore di lavoro ai sensi della legge 29/2/1980 n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/2/1980, n. 33.

Tutela della salute nello stato di gravidanza

È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di  pesi,  nonché  ai  lavori  pericolosi,  faticosi ed insalubri.

La  lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in  cui  i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza  della  lavoratrice,  accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

 

A cura di Ginevra Giannantonio