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CREDITI ECM PER AUTOFORMAZIONE, COSA SONO E COME SI OTTENGONO?

Il 2023 apre il nuovo triennio ECM 23-25, periodo nel quale ogni farmacista deve adempiere al proprio obbligo di 150 crediti formativi, al netto di esoneri, esenzioni e altre riduzioni individuali.

La formazione è un dovere del farmacista al fine di tutelare la salute dei cittadini, sia come entità singole, sia come comunità.

L’aggiornamento continuo è fondamentale per l’erogazione di un servizio di qualità e per soddisfare i bisogni di salute e benessere di una popolazione sempre più variegata e con concetti e modalità di cura diversificati e personalizzati.

 

Quali sono le modalità attraverso cui un professionista sanitario può soddisfare il suo debito formativo?

 

  • ATTIVITA’ FORMATIVE EROGATE DA PROVIDER: la partecipazione a corsi organizzati dai provider, sia in presenza che a distanza (FAD) è sicuramente la modalità più conosciuta e utilizzata per accumulare crediti ECM. C’è la possibilità di ricevere crediti sia in qualità di discenti, che di docenti. Disponibili gratuitamente per tutti i farmacisti sono i corsi presenti sul sito della FOFI (FADFOFI.it). Attualmente è possibile accedere a corsi FAD sul “Progetto Formativo Nazionale – Sperimentazione farmacia dei servizi” realizzato in collaborazione FOFI e Fondazione Francesco Cannavò.

 

  • ATTIVITA’ FORMATIVE NON EROGATE DA PROVIDER: ricerca scientifica, tutoraggio individuale, formazione individuale all’estero e autoformazione. L’acquisizione dei crediti tramite suddette attività non può essere superiore al 60% dell’obbligo formativo triennale. Nella professione del farmacista, l’autoformazione è la modalità più semplice per ottenere crediti.

 

Quali attività permettono la richiesta di crediti per autoformazione?

Come si legge sul Manuale di Formazione del professionista sanitario, “l’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, libri e monografie non accreditati come eventi formativi ECM.”

Il Comitato Centrale della Federazione ha considerato valide per la suddetta richiesta anche la partecipazione a eventi di particolare interesse professionale organizzati da società scientifiche, Ordini professionali, associazioni di categoria, Fondazione Francesco Cannavò, SIF, SIFAC, SIFACT, SIFO o UTIFAR e dalla Federazione, ad esempio FarmacistaPiù.

Anche la partecipazione a eventi di volontariato in ambito professionale come quelli promossi dall’Associazione Farmacisti Volontari della Protezione Civile e Banco Farmaceutico, la vigilanza sulle farmacie e la lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione sia cartacee che online (“Il Farmacista”, “IlFarmacistaOnline”) possono concorrere all’accumulo dei crediti per autoapprendimento.

 

Come si ottengono i crediti per autoformazione?

Il numero complessivo di crediti ottenuti con la suddetta modalità non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale.

Il numero di crediti da attribuire alla richiesta viene valutato sulla base del tempo impiegato autocertificato.

Gli Ordini territoriali sono gli enti di competenza per la presentazione della domanda di accreditamento. Occorre presentare il modulo cartaceo, ovvero il fac-simile Allegato VIII scaricabile dalla sezione ECM del sito FOFI, presso la segreteria del proprio Ordine allegando un documento di identità.

È possibile inoltre inserire la richiesta di riconoscimento crediti tramite il portale informatico di gestione dell’anagrafe dei crediti ECM gestito dal Co.Ge.A.P.S, nella sezione “Crediti individuali”

È possibile effettuare l’accesso solo tramite SPID (o CIE o CNS).

Qualunque modalità si scelga, il paradosso socratico “so di non sapere” deve essere la motivazione reale a un aggiornamento continuo, a voler migliorare se stessi, le proprie conoscenze e il proprio modus operandi più di qualsiasi accreditamento ECM.

Bibliografia

  • Circolare FOFI n. 14118 del 5/12/22
  • Manuale di Formazione del professionista sanitario, paragrafo 3.5

 

A cura di Stefania Agrimi